Decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2007.
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare un quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

        Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri pregiudizi alla salute;

        Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;

        Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania;

        Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;

        Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

        Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti a fronte dell'impossibilità di provvedervi in via amministrativa;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Pag. 10-11

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 4.
(Consorzi di bacino).

Articolo 4.
(Consorzi di bacino).

        1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

        1. Identico.

        2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.         2. Sono fatti salvi i contratti già stipulati, nonché quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe già concordate tra le parti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.

Pag. 16-17
        3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento significativo dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, il Commissario delegato può disporre l'accorpamento dei consorzi, ovvero il loro scioglimento.         3. Il Commissario delegato propone alla regione di disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro scioglimento, qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni dalla sua adozione, per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In particolare dovranno essere assunte misure tali, anche attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio, da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
          3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi piani economico-finanziari, che sono approvati dal Commissario delegato e che contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini dalla valutazione della congruità e della sostenibilità dei costi, dei ricavi e degli investimenti anche con riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.